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HT governance_internal dealing

Internal dealing

Il nostro Internal dealing code per garantire trasparenza.

In ottemperanza alla legislazione vigente, Banca Generali ha approvato un Internal Dealing Code finalizzato a garantire trasparenza in merito alle operazioni rilevanti circa l’acquisto o la vendita di azioni societarie in possesso, diretto o indiretto, di soggetti in grado di influire sulle decisioni aziendali o comunque in possesso di informazioni in grado di sensibilizzare l’andamento del titolo sui mercati.

Banca Generali S.p.A. si è dotata di un proprio codice volto a disciplinare, con efficacia cogente – in conformità a quanto disposto, tra gli altri, dall’articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (il “Regolamento MAR”) e dall’articolo 152-quinquies.1 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") – gli adempimenti e i relativi flussi informativi connessi alle operazioni effettuate dai c.d. Soggetti Rilevanti nonché dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (per le cui definizioni si rimanda al Codice allegato).

Ai fini della richiamata disciplina si considerano Operazioni Rilevanti “le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (come definiti all’interno del Codice), compiute per conto proprio, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”. Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti e, dunque, non sono soggette agli obblighi informativi che fanno capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, le operazioni di importo complessivo non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) in un anno civile. La soglia di Euro 20.000,00 (ventimila) è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni poste in essere nel medesimo anno civile. Una volta raggiunto l’importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila), devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le operazioni compiute nel corso dell’anno, a prescindere dal relativo controvalore;

Blocking Periods

Ai sensi dell’articolo 19, comma 11 del Regolamento MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari (come definiti nel Codice) nei 30 (trenta) giorni di calendario che precedono l’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione ovvero secondo il diritto nazionale (“Blocking Period” o “Periodo di Chiusura”). Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai Soggetti Rilevanti sia vietato o limitato il compimento di operazioni.

  • Ai fini dell'internal dealing sono considerati Soggetti Rilevanti:

    (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;

    (b) gli altri dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione;

  • Elenco delle partecipazioni

    Cangeri Antonio Banca Generali 0 0 0 0
    Mossa Gian Maria Banca Generali 0 20.000 0 20.000
    Bernardi Marco Banca Generali 0 2.382 0 2.382
    Ragaini Andrea Banca Generali 0 6.152 0 6.152
    Caprio Lorenzo Banca Generali 0 0 0 0
    Cocco Roberta Banca Generali 0 0 0 0
    De Falco Alfredo Maria Banca Generali 0 0 0 0
    Terzi V. Emanuele Banca Generali 0 0 0 0
    Caltagirone Azzurra Banca Generali 0 0 0 0
    Rustignoli Cristina Banca Generali 0 1.728 0 1.728
Il nostro sistema di controllo interno del rischio per garantire trasparenza.