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Whistleblowing

Whistleblowing

Banca Generali promuove e favorisce la diffusione di una cultura aziendale della legalità caratterizzata da comportamenti corretti e garantisce efficaci ed efficienti mezzi volti a prevenire, gestire ed eventualmente segnalare eventuali irregolarità o violazioni delle norme disciplinanti l’attività aziendale, attraverso canali sicuri e riservati.

La Banca incoraggia la segnalazione di eventuali comportamenti che, in buona fede, siano considerati illegittimi, ai propri referenti interni (il proprio Responsabile, la Funzione HR, i referenti contrattuali,...).

È inoltre possibile inviare una segnalazione mediante i seguenti canali di segnalazione istituiti ai sensi della Policy di whistleblowing (la “Policy”).

  • Piattaforma informatica dedicata, via web o telefonicamente (+39 02 9475 1936);
  • E-mail: segnalazioni.whistleblowing@bancagenerali.it;
  • Comunicazione scritta riservata e personale inviata al “Responsabile della Direzione Compliance e Anti Financial Crime” c/o Banca Generali S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano;

Tali canali:

  • sono rivolti ai dipendenti della Banca, ai lavoratori autonomi/collaboratori/liberi professionisti/consulenti/volontari/tirocinanti che prestano la loro attività presso la Banca e agli azionisti/persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca stessa
  • sono presidiati dal Responsabile della Direzione Compliance e Anti Financial Crime a cui, tramite i medesimi, può anche essere chiesto un incontro.

I canali di segnalazione non sono rivolti alla gestione di comunicazioni non pertinenti per cui sono istituiti i relativi punti di contatto dedicati (ad es. reclami e/o richieste di terze parti di natura commerciale).

Le segnalazioni devono riguardare circostanze e condotte negligenti, illecite, irregolari o non corrette - in violazione della legge, del Codice Interno di Comportamento (elaborato in linea con i principi del Codice di Condotta del Gruppo Generali) o di ogni altra normativa interna - per cui vi è il ragionevole sospetto o delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, a titolo esemplificativo relative a: irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali, violazione delle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto finanziario al terrorismo; insider trading e/o manipolazione del mercato; irregolarità nella prestazione dei servizi e attività di investimento; irregolarità in materia di distribuzione di prodotti assicurativi; violazioni della privacy; violazioni del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001; violazione della normativa in materia di usura; bullismo e molestie; corruzione; frodi.

Tutte le segnalazioni sono trattate con il livello massimo di riservatezza ed è garantita in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto segnalante e del soggetto eventualmente segnalato.

I segnalanti in buona fede sono garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, a prescindere dai soggetti coinvolti.

Per ogni altro aspetto più di dettaglio si rinvia alla “Policy di Whistleblowing”.

Nei casi in cui:

  • è stata già effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

il soggetto competente per le segnalazioni, anche del settore privato, è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (vedi Whistleblowing - www.anticorruzione.it).